Dopo una vacanza da incubo in Tunisia, una coppia scopre che non riavrà i suoi soldi dall'agenzia di viaggi che gli ha venduto il pacchetto "tutto compreso". Per la Cassazione l'agenzia è soltanto un venditore/intermediario che non risponde degli inadempimenti di chi organizza effettivamente i servizi, salvo si verifichino determinati fatti, comunque difficili da dimostrare
Una coppia aveva ottenuto, presso il giudice di pace, la condanna dell'agenzia di viaggi al risarcimento del danno per "vacanza rovinata". L'oggetto del ristoro era una infatti una vacanza di una settimana in Tunisia, venduta dall'agenzia attraverso un pacchetto "tutto compreso". Nel ricorso i due coniugi avevano allegato numerosi disagi: dalle lunghe operazioni di controllo del passaporto, alla mancanza del transfert privato che invece era stato prenotato e pagato; la loro stanza non era pulita, aveva il frigo rotto e persino l'aria condizionata non funzionava.
L'agenzia di viaggi convenuta si costituiva eccependo di essere solo un intermediario. Il pacchetto turistico "tutto compreso" era stato organizzato da una società terza, e che delle insufficienze o inadempimenti dell'albergatore doveva rispondere solo l'organizzatore del viaggio e non l'intermediario, il quale vende semplicemente il pacchetto già compreso di tutto.
Il Tribunale, quale giudice di appello, aveva già ribaltato la decisione del giudice di pace, ritenendo che quest'ultimo avesse confuso la posizione giuridica del tour operator con quella dell'intermediario di viaggi. Di fatto aveva condannato al risarcimento il secondo, cioè l'agenzia convenuta, per una responsabilità che poteva essere riferita soltanto al primo, cioè la società terza organizzatrice del pacchetto. La Cassazione, chiamata in causa dalla coppia, confermava poi la pronuncia del Tribunale.
Secondo la Suprema Corte non ci sono dubbi che il cosiddetto organizzatore di viaggi-vacanza è colui che ne combina gli elementi e li offre al pubblico in forma di "pacchetto tutto compreso". Il venditore (o il suo sinonimo "intermediario") è invece chi vende i pacchetti realizzati da terzi. L'intermediario di viaggi (o venditore che dir si voglia, o "agenzia di viaggi",) risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore: ad es., scegliere con oculatezza l'organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento.
L'intermediario non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati. L'unico modo per far valere la responsabilità dell'agenzia di viaggi e ottenere il risarcimento sarebbe quella di provare che l'agenzia conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inaffidabilità dell'organizzatore o la falsità di quanto da egli promesso.