Nei giudizi di opposizione all'esecuzione la cancelleria non ha l'obbligo di comunicare il decreto di fissazione dell'udienza: basta il deposito che risulti dal sistema informatico. Così creditori hanno visto respinta per l'improcedibilità causata dalla mancata notifica alla controparte la loro domanda di opposizione a un pignoramento
Creditori terzi intervenivano in un pignoramento presso terzi ma l'intervento veniva dichiarato inammissibile dal giudice dell’esecuzione: pertanto, gli intervenuti proponevano opposizione all'esecuzione mobiliare
Dopo aver fissato l’udienza di comparizione e aver assegnato agli opponenti il termine perentorio per procedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, la cancelleria pubblicava il provvedimento sul fascicolo telematico senza ulteriori comunicazioni agli opponenti.
Gli opponenti, ritenendo che il provvedimento emesso dal giudice fosse "illegibile", chiedevano con un'istanza formale depositata "l'emissione di un nuovo provvedimento di fissazione dell'udienza chiaro e leggibile". Richiesta che però non è stata trattata dal tribunale.
Il Giudice dichiarava l’opposizione improcedibile perché gli opponenti non avevano notificato alla controparte il ricorso il relativo decreto di fissazione dell'udienza, poi considerato da loro "illegibile", entro il termine ivi stabilito.
Dopo aver ricevuto il provvedimento di improcedibilità della fase sommaria dell’opposizione, gli opponenti introducevano ritualmente la fase di merito. Quest'ultima si concludeva con dichiarazione di inammissibilità da parte del Tribunale. Secondo il Tribunale la notifica alla controparte restava possibile e doverosa, poiché il deposito del decreto risultava dal sistema e, quindi, gli opponenti disponevano di una copia da poter notificare.
La Corte di Cassazione ha infine dato torto a questi ultimi ritenendo il loro ricorso infondato. Secondo la Suprema Corte "il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, non è soggetto a comunicazione, a cura della cancelleria, al ricorrente". Pertanto quando quest'ultimo lasci scadere il termine perentorio fissato, incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione. La rimessione in termini non è possibile, conclude la Corte.
La legge non prevede nemmeno l'obbligo per cancelleria di comunicare all'opponente l'esecuzione il perfezionamento del deposito del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione. Deposito che comunque deve risultare nel sistema informatico.