Che succede quando la pubblica amministrazione non si costituisce in giudizio nelle contestazioni dei verbali di accertamento? La Cassazione ha chiarito che la contumacia non può portare alla compensazione delle spese che diventa discrezionale solo in certi casi tassativi
Un automobilista si vedeva riformare la decisione di primo grado dal tribunale il quale annullava delle contravvenzioni innalzategli per violazione dell'art. 141 codice della strada. Vista la contumacia dell’amministrazione resistente, il tribunale aveva compensato le spese di lite sostenute dall’automobilista nei due gradi di giudizio poiché le aveva considerate non ripetibili.
L'automobilista riccoreva in Cassazione e deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per avere il Tribunale dichiarato la non ripetibilità delle spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio: l'unica motivazione di tale decisione era il semplice fatto che l’Amministrazione, non essendosi costituita in giudizio, non si era opposta al suo ricorso.
La Corte di Cassazione ha dato ragione al ricorrente ed ha accolto il ricorso, rinviando la determinazione delle spese al tribunale di provenienza.
La decisione, fondata solo sul rilievo della contumacia dell’Amministrazione, era secondo la Cassazione del tutto incongrua e non conforme ai criteri posti dalla nuova formulazione dell’art. 92 cod. proc. civile e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. A nulla rileva la mancata opposizione della parte contumace.
Non rientra nella facoltà discrezionale riconosciuta al giudice di compensare le spese se non nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.