Per la detraibilità dell'Iva sull'aquisto di immobili la strumentalità del bene rileva in concreto, non importa se il fabbricato è accatastato come abitazione
L’Agenzia delle Entrate, notificava a un avvocato l'avviso accertamento per il recupero dell'Iva che il professionista avrebbe indebitamente detratto per l’acquisto di una quota di un ufficio accatastato come abitazione. Secondo l'avvocato il bene era strumentale alla sua attività professionale e quindi il suo acquisto veniva lecitamente detratto dall'Iva. Per questo ricorre alla Commissione tributaria provinciale, che gli dà però torto. Anche nel secondo grado di giudizio il suo ricorso viene bocciato e viene confermata la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato. In particolare, per la Commissione tributaria regionale la somma per l'acquisto dell'immobile era indetraibile a fronte della sua iscrizione catastale (categoria A/2). A nulla rilevava la destinazione ad ufficio.
ll ricorrente adiva la Corte di Cassazione, che ribaltava la decisione impugnata e accoglieva il ricorso. Secondo i giudici, nonostante la destinazione dell'immobile ad uso abitativo,
Nel caso esaminato, hanno osservato i giudici della Corte, è pacifico che la destinazione catastale del fabbricato acquistato dal legale era quella abitativa ma, in tema di detraibilità dell'Iva, la natura di bene strumentale all'attività professionale rileva "in concreto". Pertanto, poiché era stato anche accertato dai giudici di appello che l'abitazione era utilizzata come studio legale, doveva riconoscersi la detraibilità dell'IVA, a prescindere dalla categoria catastale attribuitagli. Secondo l'orientamento della Corte inoltre, l'immobile non deve essere utilizzabile per l'attività professionale già al momento dell'acquisto, ma quell'utilizzo deve essere almeno programmato.