Chi non fa ispezionare il proprio veicolo viene meno al dovere di leale collaborazione con la compagnia assicuratrice e perde pertanto il diritto al risarcimento del danno
Al ricorrente era stata respinta la sua domanda di condanna al risarcimento dei danni materiali subiti dalla propria autovettura dopo un'incidente stradale. Il giudice di pace aveva considerato la sua richiesta improponibile. In appello invece, il tribunale aveva specificatamente contestato la mancanza della messa a disposizione del veicolo per la perizia sui danni. Questo diverso presupposto era stato oggetto di specifica eccezione da parte della società assicuratrice, sin dal giudizio di primo grado.
Secondo il ricorrente, che proponeva ricorso in Cassazione, il tribunale non aveva verificato che agli atti vi fosse documentazione attestante l'effettivo invito della stessa a sottoporre l'autovettura a perizia presso un proprio fiduciario; in secondo luogo, l'assicuratore non avrebbe potuto comunque eccepire l'improcedibilità della domanda qualora (nonostante il comportamento renitente del danneggiato) sia comunque in possesso di tutte le informazioni rilevanti per la formulazione dell'offerta.
La Cassazione ha respinto il ricorso, considerandolo inammissibile. Secondo i giudici della Suprema Corte la compagnia assicuratrice deve essere posta in condizione di adempiere al suo dovere di formulare un offerta congrua: la collaborazione tra danneggiato e assicuratore sarebbe un requisito sostanziale.
Nei rapporti assicurativi chi si sottrae al dovere di collaborazione tra le parti si troverà a subire l'improcedibilità della domanda risarcitoria. Così il danneggiato che si sottrae all'ispezione del mezzo, che per la Cassazione rappresenta "un'attivita' utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria", perderà l'indennizzo che avrebbe potuto essere legittimamente dovutogli.