La Cassazione ha stabilito che in caso di esito positivo della messa in prova vanno restituiti veicolo e patente. La pronuncia relativa va pertanto equiparata a quella di estinzione del reato per positivo svolgimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dal codice della strada
Il ricorrente, terminato con esito positivo il periodo di messa alla prova, aveva ottenuto dal gip l'ordinanza di non luogo a procedere relativa al reato di guida in stato di ebbrezza. Pertanto aveva presentato opposizione contro le ordinanze del prefetto che disponevano la confisca del mezzo e la revoca della patente. Vedendo le sue richieste respinte anche in appello dalla tribunale, adiva la Cassazione.
La Cassazione dava ragione all'automobilista, accogliendo l'impugnazione. La Corte ha richiamato la dichiarazione di incostituzionalità relativa all'articolo 224 ter, comma 6, codice della strada, nella parte in cui prevedeva in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa in prova, il Prefetto verifichi la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione. La pronuncia estintiva del reato per esito positivo della messa in prova deve ritenersi equiparabile infatti a quella di estinzione del reato per positivo svolgimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista dall'art. 186, comma 9, codice della strada, nella cui ipotesi la legge prevede la revoca della confisca del veicolo sequestrato.