Un'interessante sentenza del Tribunale di Palermo sul diritto d'autore afferma importanti principi sulla risarcibilità dell'opera architettonica e sul concept store come opera d'ingegno. In queste cause il contributo di legali specializzati nella proprietà intellettuale, come lo Studio Lucia, è decisivo. Se un incarico è ben delineato con un contratto sviluppato su misura difficilmente il professionista non potrà tutelare il suo lavoro da indebite riproduzioni.
Una nota catena di supermercati siciliana aveva affidato al ricorrente la progettazione e la direzione artistica per la realizzazione di un punto vendita. Il diritto di utilizzare il progetto era stato poi esplicitamente esteso alle ristrutturazioni di altri due supermercati. Dopo questi era stato applicato anche ad altri tre. Per questi ultimi tre però, secondo i legali dell'architetto, non vi era stata alcuna negoziazione. Il progetto sarebbe quindi stato utilizzato senza il consenso del professionista. Progetto che, secondo la parte ricorrente, costituisce originale opera creativa dell’ingegno, tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e da quella sulla concorrenza.
Il Tribunale ha accolto questa ricostruzione, sottolineando che per i tre punti vendita in questione mai nessun incarico era stato conferito all’architetto, né era stato acquisito il suo consenso al libero sfruttamento del progetto. Tutto ciò nonostante nel contratto precedentemente sottoscritto, scrive il Tribunale, fosse stato espressamente stabilito che l’architetto riservava a sé la piena proprietà del progetto "nei termini riferiti al diritto d’autore dell’opera artistica". Respinta la richiesta della catena, che chiedeva di rigettare la domanda del ricorrente perché nel progetto non vi sarebbe stata alcun elemento di originalità o creatività tali da potersi invocare la tutela della proprietà intellettuale”. Infine il Tribunale ha condannato al risarcimento del danno la società e l’architetto (ex collaboratrice del ricorrente) che era stata chiamata per seguire le nuove ristrutturazioni. L'entità del risarcimento sarà però inferiore a quanto richiesto, poiché non è stato riconosciuto anche danno morale.
La sentenza afferma importanti ed inediti principi: non solo la risarcibilità dell’opera architettonica, ma anche che il concept store sia riconducibile alle opere di ingegno. Il progetto di questo particolare tipo di negozio ha quindi una sua riconoscibilità che richiede tutela giuridica.