Se non si eccepisce la nullità della consulenza tecnica durante il giudizio di merito sarà impossibile svincolarsi da eventuali addebiti in caso di soccombenza. Il giudice dell'opposizione non può infatti dichiararla nulla e liberare la parte soccombente dalle relative spese
Il Tribunale di Brindisi, aveva liquidato compenso di circa 3mila euro per l'attivita' del Consulente tecnico d'ufficio, svolta nell'ambito di un procedimento civile. La parte soccombente aveva poi presentato opposizione contro l'ingiunzione di pagamento contenuta nella sentenza. Sosteneva che il Ctu aveva richiesto la proroga del termine di deposito della relazione sulla consulenza ben 18 giorni dopo la scadenza del termine originariamente concesso dal giudice. Lo stesso Ctu aveva omesso di inviare la bozza della relazione alle parti.
Secondo l'opponente la relazione doveva considerarsi nulla e al consulente non sarebbe dovuto spettare alcun compenso. Il tribunale accoglieva l'opposizione, considerando nulla la relazione depositata oltre i termini e pertanto alcun compenso sarebbe dovuto spettare al consulente.
Il Ctu ricorreva poi in Cassazione. In particolare sosteneva che il giudice dell'opposizione non poteva rilevare d'ufficio una causa di nullità della consulenza non accertata e non dichiarata dal giudice della causa. Non si poteva quindi negare, per tale motivo, il compenso richiesto dal Ctu. Per la Cassazione la censura era fondata e il ricorso del Ctu veniva accolto. Il compenso al Ctu può essere negato solo se la nullità della consulenza viene eccepita e fatta valere nel corso del giudizio di merito.
I vizi processuali delle attività del consulente, idonei a determinare la nullità della relazione, devono essere previamente oggetto di decisione da parte del giudice di merito, cui compete in via esclusiva il potere di emanare una dichiarazione di nullità della consulenza stessa.