L'attività dei bimbi in un parco giochi va vigilata dagli adulti e in assenza di palesi o gravi difetti di manutenzione non si può chiedere il risarcimento al Comune in caso di infortuni. Il genitore deve tenere presente il rischio di incidenti tipico di tali strutture e prevenirlo sorvegliando i bambini
Una bimba era caduta da una giostra posta all'interno di un parco comunale, sulla quale secondo i ricorrenti risultava presente una sostanza oleosa, che avrebbe impedito una presa ottimale e quindi causato lo scivolamento della bambina che si era poi infortunata. I genitori ricorrevano quindi in tribunale contro il Comune, chiedendo il risarcimento danni.
La domanda risarcitoria veniva respinta dal giudice poiché il Comune veniva ritenuto non responsabile dell'accaduto. La colpa sarebbe stata casomai da attribuire ai due coniugi che secondo il tribunale avrebbero dovuto vigilare sulla bambina. La stessa domanda veniva rigettata in Appello, nel quale era intervenuta anche la figlia, visto che nel frattempo aveva compiuto 18 anni. I genitori ricorrevano infine in Cassazione, deducendo che la Corte d'appello avesse "erroneamente ritenuto che il sinistro fosse attribuibile alla condotta della bambina o degli adulti che la accompagnavano”.
La Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso, precisando che "l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi - a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto" - è comunque caratterizzato dal rischio "che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti". I genitori, continua la Cassazione, devono "avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell'altrui responsabilità" - una volta verificatosi il danno - "l'esistenza di una situazione di pericolo che il genitore era tenuto doverosamente a calcolare".