La notifica via posta elettronica certificata potrebbe non essere ricevuta quando lo spazio della casella è insufficente. In tal caso il notificante deve provvedere al rinnovo della notifica
Un avvocato aveva citato Poste Italiane davanti al Giudice di Pace per ottenere il risarcimento dei danni causati da un prelievo effettuato da sconosciuti sul suo conto corrente online. Inizialmente aveva ottenuto il risarcimento ma poi, in appello, il Tribunale aveva ribaltato la decisione. Secondo i giudici non poteva addebitarsi nessuna responsabilità a Poste, perché non risultavano errori o malfunzionamenti nel sistema informatico. Poste aveva anche informato i clienti di non comunicare dati personali ad interlocutori sconosciuti o ingannevoli.
L'evento, secondo i giudici, era stato causato dal titolare del conto stesso, che aveva incautamente trasmesso le sue credenziali di accesso in risposta a un'email utilizzata da malintenzionati per frodare il malcapitato. L'attore ricorre quindi in Cassazione. Quest'ultima, però, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di notifica: quest'ultima non è stata considerata effettuata, perché l'email del difensore di Poste risultava piena.
Secondo la Suprema Corte, la mala gestione dello spazio di archiviazione, necessario per ricevere i messaggi, è sì un errore addebitabile al destinatario, ma il notificante - una volta ricevuto il messaggio di mancata consegna - ha l'onere di provvedere al rinnovo tempestivo della notifica presso il domicilio fisico eletto dalla controparte. Non sarebbe ammesso il mero deposito dell'atto in cancelleria.
Quando la notifica telematica non vada a buon fine il notificante ha l’onere di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali della cosiddetta notifica tradizionale, dettate dall’art. 137 c.p.c. e seguenti, e non mediante deposito dell'atto in cancelleria. La notifica via pec al domicilio digitale è valida solo quando questa viene effettivamente ricevuta e quindi nel caso di una casella pec piena per spazio insufficente, sarà cura del notificante riprendere per tempo il procedimento di notifica ordinario, il notificante dovrà riprendere il procedimento notificatorio presso il domicilio del destinatario o presso quello del suo difensore.