In caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento è ancora possibile, ricorrendo certe condizioni, provare l'avvenuta notifica dell'atto notificato: lo ha chiarito la Cassazione
Il ricorrente si era opposto, invano, a una cartella esattoriale ricevuta per una contravvenzione elevata per alcune violazioni del codice della strada. L'atto di citazione veniva quindi ritualmente notificato e indicava che il ricorrente aveva già presentato ricorso al prefetto di Roma contro la contravvenzione. Pertanto chiedeva al giudice di pace di dichiarare illegittimità della cartella esattoriale.
Giudice di Pace e poi tribunale, al grado d'appello, rigettavano l'opposizione: per il tribunale il duplicato della cartolina postale non provava la tempestiva presentazione del ricorso al prefetto. Secondo il giudice tale documento, per sua natura, non permette di assumere l'informazione sull'effettiva consegna del plico al destinatario.
Il ricorrente procedeva quindi al ricorso in Cassazione adducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 8 D.P.R. n. 655 del 1982. Il Tribunale, secondo il ricorrente, aveva sbagliato nel considerare inidoneo ai fini probatori il duplicato della cartolina postale di ricezione della relativa raccomandata.
La Suprema Corte ha dato ragione al ricorrente, chiarendo diversi aspetti della vicenda: il duplicato rilasciato dall'addetto postale sostituisce l’originale della cartolina postale di ricezione della raccomandata, cioè l'avviso di ricevimento. In caso di smarrimento di quest'ultimo, l’unico documento valido per attestare la data e l'effettiva consegna resta la copia della cartolina postale, che non è altro che la copia dell'avviso di ricevimento.
Per essere efficace quest'ultimo non ha bisogno di venire firmato dalla persona alla quale la raccomandata è stata consegnata: l'importante è che il duplicato contenga tutte le informazioni che compaiono nell'avviso di ricevimento, compresa la menzione della persona che ha effettivamente ricevuto il plico. Pertanto, chiarisce la Cassazione, "l'avvenuta ricezione del plico può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982; in esso deve però essere necessariamente indicato il soggetto che ha ricevuto il plico, al fine di porre il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell'atto si sia perfezionato".