Secondo la Cassazione il passeggero coinvolto nell'incidente stradale può sempre chiedere il risarcimento e non sono valide le clausole che escludono la copertura assicurativa per colpe del danneggiato come, in questo caso, autorizzare alla guida una persona non idonea
La vittima di un incidente stradale occorso al veicolo di sua proprietà e guidato da un amico che era risultato in stato di ebbrezza, aveva citato in giudizio la sua compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni patiti nel sinistro. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo caduta l'efficacia della copertura assicurativa, poiché aver l'assicurato-danneggiato aveva affidato consapevolmente l’auto a un soggetto non idoneo alla guida.
L'assicurato ricorreva poi in appello: la Corte ribaltava la decisione di primo grado, condannando quindi la compagnia assicuratrice al risarcimento del danno di circa 144mila euro. A causa dei principi della normativa europea in vigore, ha spiegato la Corte, vi è la prevalenza della qualità di vittima del sinistro su quella di assicurato e, ai fini della copertura assicurativa, è “irrilevante il fatto che la vittima si identifichi con il proprietario del veicolo”.
La copertura assicurativa in favore dell'assicurato, anche quando sia passeggero del suo veicolo, non può essere esclusa, nemmeno in ragione della sua corresponsabilità nella causazione del danno. Al massimo, il suo eventuale comportamento colposo concorrente può venir considerato in funzione della diminuzione del risarcimento. Nel caso in questione non era emerso nessun concorso di colpa dell'assicurato.
La compagnia assicurativa ricorreva poi in Cassazione, che, però rigetta il ricorso. Secondo la Suprema Corte al caso in questione si applica il principio, espresso nel diritto europeo da alcune sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea: è inopponibile all'assicurato la clausola che escluda a prescindere il diritto al risarcimento in favore del danneggiato-assicurato qualora si verifichi il suo concorso di colpa. Alla legislazione nazionale è quindi consentito non di escludere di diritto, bensì proporzionare l'ammontare del risarcimento.
Il principio “vulneratus ante omnia reficiendus” - ossia il danneggiato deve essere prima di tutto risarcito - deve valere anche per il proprietario del mezzo e assicurato che, al momento del sinistro, è trasportato da un terzo: non fa differenza, la sua condizione è identica a quella di ogni altro trasportato. Quest'ultimo ha sempre il diritto di chiedere i danni alla compagnia assicurativa con la quale è stipulata la polizza per il veicolo in questione.
Sull'inidoneità del conducente alla guida, scelto dal proprietario, la Cassazione spiega un altro importante principio: una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea, di per sé, ad escludere l’operatività della polizza assicurativa in favore della vittima, a prescindere dal fatto che l’assicurato vittima sappia se la persona autorizzata a guidare il suo veicolo non era assicurata o non era idonea alla guida.